Statuto dell'Ass.
Festival delle Emozioni APS

Associazione Festival delle Emozioni APS

 STATUTO

Art. 1 Costituzione

  1. L’associazione “Festival delle emozioni” costituitasi a Terracina nel novembre 2017 prende il nome di “Festival delle emozioni APS”, qui di seguito detta “Associazione” allo scopo di adeguarsi alla normativa vigente. Il presente statuto sostituisce quello finora in vigore.
  2. L’Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’Associazione, in virtù dell’iscrizione nell’apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

  1. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

  1. L’Associazione ha sede nel Comune di Terracina (LT) in Via Roma n.48
  2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purchè all’interno del medesimo Comune.
  3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell’Associazione in Italia o all’estero.

 Art. 3 Durata

L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

  1. Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, sociale e culturale della persona.

L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

  1. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l’Associazione svolge, in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e  in particolare: d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  2. L’Associazione in particolare ha lo scopo di:
  • Svolgere attività di promozione e diffusione della cultura in tutte le sue manifestazioni in particolare attraverso la progettazione, l’organizzazione, promozione e gestione del Progetto “Festival delle emozioni” e degli eventi culturali ad esso collegati, incentivando la sua diffusione e la sua crescita. Il Festival delle emozioni è un festival di approfondimento culturale, un’iniziativa che ha come obiettivo la crescita complessiva delle persone, dei cittadini e del territorio, nel sapere e nel benessere personali, nella competenza educativa e nella consapevolezza sociale. Lo scopo che questa iniziativa si propone è quello di conoscere, analizzare ed elaborare le emozioni assegnando loro il ruolo rilevantissimo che hanno nella nostra vita personale, sociale, educativa e istituzionale.
  • Promuovere, sviluppare e diffondere l’organizzazione e la partecipazione ad attività o iniziative di carattere culturale, artistico, scientifico, sociale, educativo turistico formativo e finalizzate al benessere e al sapere come festival, incontri, convegni, dibattiti, seminari, corsi di formazione e informazione;
  • Organizzare spettacoli, mostre e manifestazioni culturali;
  • Impegnarsi nella diffusione e stampa anche a carattere periodico di libri, pubblicazioni, produzioni video, a carattere culturale, artistico, scientifico, sociale, educativo, turistico e artigianale;
  • Promuovere la produzione di cortometraggi, film, documentari, trasmissioni ed intrattenimenti radiofonici e televisivi di carattere culturale, artistico, scientifico, sociale, educativo e turistico;
  • Realizzare, pubblicare e commercializzare iniziative editoriali in stampa, video o altro, di studio e approfondimento riguardanti la cultura e argomenti scientifici,
  • Promuovere attività di formazione attraverso scuole e corsi di aggiornamento teorico/pratici o in collaborazione con Istituti scolastici e Università pubbliche e private per educatori, insegnanti, operatori sociali e cittadini e per tutte le categorie professionali e non professionali interessati alla cultura in generale e alle capacità professionali legate alla crescita personale, alla relazione interpersonale, alla relazione con il pubblico o con la clientela;
  • Formulare proposte ad Enti pubblici e privati, imprese associazioni e istituzioni aventi simili affinità al fine di ottenere la loro collaborazione;
  • Organizzare e prendere parte alla realizzazione di qualsiasi iniziativa per la tutela e la valorizzazione del territorio, dei beni culturali e ambientali;
  • Svolgere, unitamente alle attività proprie dell’associazione, anche attività di carattere commerciale volte sempre al raggiungimento degli scopi del presente Statuto tramite l’esecuzione di attività soggette ad autorizzazione dei vari enti interessati, gadget di propaganda, convenzioni di sponsorizzazione;
  • Individuare e promuovere azioni e strumenti utili alla valorizzazione e alla fruizione del territorio a scopi culturali, formativi turistici e ricreativi (progetti di rete, servizi turistici, attività di promozione territoriale, etc.) anche attraverso accordi con altri enti pubblici e privati;
  • Promuovere attività di animazione, attività ludiche e di aggregazione per bambini, ragazzi e adulti, sia normodotati che diversamente abili attraverso la realizzazione di momenti di gioco, di attività culturali e formative, volte a favorire un corretto e armonico sviluppo dei bambini e dei ragazzi nella società odierna, così come percorsi di integrazione per adulti, operando in particolare per la realizzazione di momenti di incontro e scambio intergenerazionale e interculturale;
  • Realizzare attività atte a diffondere e sostenere la partecipazione e l’inclusione degli individui, la cultura della convivenza civile, delle pari opportunità, delle differenze culturali, etniche, religiose e di genere;
  • Promuovere attività di solidarietà e di volontariato nonché di aggregazione sociale attraverso lo svolgimento di attività culturali e di divulgazione scientifica;
  1. L’Associazione si propone, inoltre, di ideare, sostenere, organizzare e finanziare progetti, eventi e attività culturali di studio, di ricerca, di informazione e di formazione di qualsiasi genere riguardanti gli scopi di cui sopra. Nel perseguimento dei propri scopi l’associazione promuove e favorisce le relazioni con le istituzioni locali, regionali, nazionali e internazionali, nonché con personalità, istituzioni italiane e straniere, di qualsiasi natura giuridica, che possano contribuire alla realizzazione delle attività e delle iniziative promosse dall’associazione stessa promosse in tutte le sue manifestazioni.
  • Editare quotidiani, quotidiani online, radio, web radio, riviste, libri, etc. al fine di ottenere il raggiungimento delle proprie finalità.
  • Stipulare tra l’altro, accordi con Enti anche sovranazionali, Governi stranieri, Istituzioni pubbliche e private, associazioni e movimenti organizzati di qualunque natura per la più libera e idonea fruizione o attivazione di servizi, studi e attività connesse con gli scopi sopra indicati.
  1. Per il raggiungimento dei propri scopi l’associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’associazione potrà svolgere è il Direttivo

In particolare l’associazione potrà:

  • Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o a qualsiasi titolo detenuti, acquistare immobili;
  • Stipulare accordi per l’affidamento a terzi di parte delle proprie attività;
  • Partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell’Associazione medesima. L’associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
  • Costituire ovvero partecipare a società di capitali, consorzi o enti cooperativi a responsabilità limitata;
  • Promuovere e organizzare festival, seminari, periodicamente e/o saltuariamente, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, avvenimenti culturali e scientifici, iniziative ed eventi promozionali procedendo alla pubblicazione dei relativi atti e documenti e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l’associazione, il sistema economico-industriale, politico e sociale, nazionale e internazionale, i relativi addetti e il pubblico;
  • Istituire premi e borse di studio;
  • Collaborare e instaurare relazioni con enti scientifici, universitari, culturali e di ricerca, istituzioni pubbliche e private, sia in Italia che all’estero;
  • Sostenere le attività di studio e di ricerca sia direttamente sia attraverso la concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio;
  • Svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti sia direttamente sia attraverso gli enti con qualsiasi strumento e/o mezzo per la realizzazione e il sostegno delle proprie iniziative;
  • Svolgere in via accessoria e strumentale rispetto al perseguimento degli scopi istituzionali, attività nel settore editoriale, multimediale, audiovisivo, del merchandising, anche per il tramite di enti all’uopo costituiti secondo la legge italiana o di altri enti di altra natura ivi compreso i trust costituiti secondo leggi straniere;
  • Aprire scuole di formazione sugli argomenti focali del suo statuto per tutti i cittadini che volessero parteciparvi;
  • Aprire scuole estive di formazione;
  • Indire Master di formazione sulle emozioni, sul benessere psicologico ed emotivo, sulle tematiche della formazione e dell’educazione emotiva per cittadini e professionisti interessati, nel rispetto delle normative vigenti;
  • Partecipare a bandi regionali e nazionali per l’assegnazione di fondi e per svolgere le attività previste nel presente statuto;
  • Collaborare con istituti scolastici o in convenzione con gli stessi per promuovere attività, corsi di formazione, progetti di alternanza scuola lavoro per lo sviluppo dei temi focali previsti nello statuto;
  • Attivare corsi di formazione per il riconoscimento dei crediti formativi previsti dalla normativa in vigore.
  1. L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
  2. L’associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione stessa.
  3. L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.
  4. 9. Tutte le attività sono svolte dall’associazione avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 5 Associati

 All’Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all’articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell’associazione con le loro opere, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore (7 persone fisiche odaalmeno 3 soci che siano a loro volta Aps).

  1. Sono associati dell’Associazione coloro che al momento attuale siano soci dell’Associazione Festival delle emozioni, e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo in Euro 35,00. Nella domanda di ammissione, l’interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
  2. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all’interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.
  3. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

  Art. 6 Diritti e doveri degli associati

  1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.
  2. L’ammissione all’associazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda dell’interessato.  La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
  3. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. La quota di iscrizione annuale per i minori sarà di euro 5.
  4.  L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all’Associazione.
  5. Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli organi amministrativi dell’associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell’associazione.
  6. Ci sono 4 categorie di soci
  • fondatori: coloro che hanno fondato l’associazione sottoscrivendo l’atto costitutivo e che attualmente ne facciano parte. Valutano e propongono le linee di indirizzo per l’organizzazione e il lavoro dell’assemblea per la realizzazione del Festival delle emozioni annuale. La loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, salvo casi di dimissioni volontarie, non è soggetta al pagamento della quota annuale ma solo al pagamento della quota sociale.
  • ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dagli organi preposti;
  • sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
  • benemeriti: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.
  1.  Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
  2.  Gli associati hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dal presente statuto o stabilite dalle eventuali modifiche del Consiglio Direttivo.
  3.  I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell’Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
  4. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l’Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
  5. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.
  6. Sono ammessi a far parte dell’associazione oltre alle persone fisiche anche le persone giuridiche, associazioni e enti pubblici e privati che condividano gli scopi dell’associazione e partecipino indicando un loro delegato temporaneo o definitivo. Il delegato decade dal suo incarico qualora l’associazione ritiri ufficialmente la sua adesione.
  7. I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo o passivo.
  8. L’Associazione su proposta del Direttivo potrà normare attraverso il regolamento interno, tipologia e modalità di partecipazione alle attività dell’associazione stessa diverse da quelle associative come “Amici del festival” o “Comunità del festival” etc.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

  • Decesso;
  • Dimissioni: ogni associato può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota associativa per l’anno in corso.
  • Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l’obbligo del versamento della quota associativa.
  • Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell’eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell’immagine dell’Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l’associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all’interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all’Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
  • La perdita della qualità di socio, per qualsiasi caso, non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’associazione.

Art. 8 Organi dell’Associazione

 Gli organi dell’Associazione sono:

  1. a) l’Assemblea degli Associati;
  2. b) il Consiglio Direttivo;
  3. c) il Presidente;
  4. d) Organo di controllo (eventuale)
  5. e) Organo di revisione (eventuale)

2 Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell’Assemblea degli Associati

 L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione.

  1. Possono partecipare all’Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purchè in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
  2. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.
  3. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
  4. In particolare l’Assemblea ha il compito di:
  5. delineare, esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione;
  6. individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
  7. deliberare sul bilancio consuntivo e sull’eventuale preventivo;
  8. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l’eventuale Organo di controllo;
  9. deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  10. deliberare sul ricorso dell’aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell’art. 5 del presente Statuto;
  11. deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell’associato interessato, ai sensi dell’art. 7 del presente Statuto;
  12. deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
  13. L’Assemblea ha inoltre il compito di:
  14. deliberare sulle modifiche dello statuto dell’Associazione;
  15. deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione stessa.
  16. Approvare il rendiconto economico finanziario dell’anno trascorso
  17. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell’Assemblea degli Associati

  1. L’Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne facciano richiesta motivata almeno 5 associati o un decimo di essi se il numero degli associati sia superiore a 40; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
  2. Le convocazioni dell’Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.

Art. 11 Validità dell’Assemblea

 L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua mancanza l’Assemblea è presieduta dal Vice Presidente se la carica è prevista e ricoperta; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio presidente.

  1. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
  2. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
  3. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell’Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
  4. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
  5. È ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
  6. a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  7. b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  8. c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.
  2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 9 scelti fra gli associati. L’Assemblea dei soci prima di eleggere i membri del Consiglio Direttivo, ne determina il numero per il successivo triennio.
  3. Attualmente come previsto dall’atto costitutivo del 5/11/2017 e come provveduto dall’assemblea nel 2018, fanno parte del Consiglio Direttivo fino al 31/12/2021 i seguenti soci:

– Sig. Musilli Giuseppe (Presidente)

– Sig.ra Di Vezza Rachele (Tesoriere)

– Sig. De Rosa Domenico (Segretario)

  1. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l’associato o gli associati che nell’ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso il Presidente potrà rimettere la nomina dei membri mancanti all’Assemblea convocandola appositamente. I nuovi membri del Direttivo scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente ha l’obbligo di convocare l’assemblea per nuove elezioni.
  2. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche questi ultimi tra i propri membri. Il Consiglio Direttivo potrà anche nominare un Vice Presidente. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all’eventuale preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
  2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare. La presenza di tutti i membri del Direttivo alla riunione sana in ogni modo eventuali difetti di convocazione.
  3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
  4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
  5. È ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, secondo le modalità previste per l’Assemblea degli associati.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

 Al Consiglio Direttivo spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’Associazione.

  1. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
  2. Eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
  3. Assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
  4. Amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
  5. Predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  6. Qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell’Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
  7. Indire adunanze, convegni, ecc.;
  8. Deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione;
  9. Deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe;
  10. Decidere sull’ammissione, la decadenza e l’esclusione degli associati;
  11. Deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;
  12. Proporre all’Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all’art. 6, comma 3;
  13. Istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.
  14. Definire il progetto “Festival delle Emozioni”;
  15. Fissare le quote sociali;
  16. Determinare in conformità agli scopi statuari gli obiettivi e i programmi dell’associazione secondo le linee guida proposte dai soci fondatori e verificare i risultati complessivi della gestione della medesima;
  17. Concedere il patrocinio della fondazione a soggetti ed eventi che ne facciano richiesta;
  18. Decidere in merito alla direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale;
  19. Costituire e disciplinare la struttura e le funzioni di eventuali organi operativi e gestionali, con facoltà di delegare ad essi particolari funzioni e attività. Tali comitati o gruppi di lavoro potranno essere permanenti o istituiti a seconda delle necessità per un periodo temporaneo o legato alla realizzazione di un evento.
  20. Provvedere a:
  • nominare all’occorrenza i coordinatori dei comitati e/o dei gruppi di lavoro;
  • individuare altri incarichi operativi e assegnarli ai soci o se necessario ai non soci;
  • adottare regolamenti o direttive per il funzionamento dei comitati e dei gruppi di lavoro.

Art. 15 Il Presidente

  1. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione a tutti gli effetti, di fronte ai terzi e in giudizio. Egli è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
  2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
  3. Egli convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.
  4. Il Presidente in particolare:
  5. provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  6. è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

  1. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
  2. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
  3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.
  4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione.

Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere

  1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
  2. Al Segretario compete:
  3. la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
  4. curare la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  5. la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.
  6. Al Tesoriere spetta il compito di:
  7. presiedere alla gestione amministrativa e contabile
  8. tenere ed aggiornare i libri contabili;
  9. predisporre il bilancio dell’Associazione.
  10. provvedere alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 Organo di Controllo

  1. L’Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l’Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell’art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il componente dell’Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all’Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.

  1. L’Organo di controllo:
  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

  1. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

 Art. 18 Libri sociali

 L’Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

  • libro degli associati;
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
  1. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

 Art. 19 Risorse economiche

  1. Le entrate dell’Associazione e il suo patrimonio sono costituiti, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:

– quote associative e contributi degli associati;

– erogazioni liberali di associati e terzi;

– donazioni e lasciti testamentari;

– entrate derivanti da attività di raccolta fondi;

– contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;

– contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;

– rendite patrimoniali;

– beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione;

– proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

– entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

  1. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
  2. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 Bilancio e Esercizio finanziario

  1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige la bozza di bilancio consuntivo e l’eventuale preventivo, che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l’Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati, da sottoporre all’Assemblea entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.
  3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
  4. 4. L’organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

 Art. 21 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

  1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l’estinzione dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, secondo le modalità indicate dall’art. 11 comma 4 del presente Statuto.
  2. L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
  3. In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 22 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.